

Filippo Busolo – CHEMLER
Il 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT) (INDEX: 613-088-00-6; CE: 220-120-9; CAS: 2634-33-5) è un isotiazolinone, ampiamente utilizzato nel mondo delle pitture e vernici come principio attivo battericida e fungicida, debolmente attivo contro Pseudomonas. È una sostanza molto stabile, a bassa volatilità, stabile a pH basici e combinabile con altri principi attivi.
CLASSIFICAZIONE CLP DEL BIT
Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Reg. CLP), in applicazione dal 01/09/2025, cambierà la classificazione CLP del 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT).
Il cambiamento più importante per il formulatore di pitture e vernici è dato dal limite di concentrazione specifico, che passerà dagli attuali 500 ppm ai 360 ppm per lo scatenamento della classificazione come sensibilizzante della pelle, H317.
In questo articolo vengono comparate le due classificazioni CLP, prima e dopo l’introduzione del XXI ATP CLP.

BIT COME ARTICOLO TRATTATO
Secondo il Regolamento (UE) 528/2012 e s.m.i. (BPR) un articolo trattato è una qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi. Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
L’articolo 58 del BPR dispone le regole per l’immissione sul mercato di articoli trattati, ovvero gli articoli trattati che non sono biocidi. Con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/929, il BIT è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (PT6), ovvero preservante per i prodotti durante lo stoccaggio.

L’immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alle condizioni:
a) la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con BIT o che lo contiene assicura che l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento BPR;
b) la persona responsabile dell’immissione sul mercato per l’uso da parte di utilizzatori non professionali di una miscela (diversa dalle vernici) trattata con BIT o che lo contiene assicura che la miscela non contenga BIT a una concentrazione che determina la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A, tranne qualora l’esposizione possa essere evitata con mezzi diversi dall’uso di dispositivi di protezione individuale;
c) la persona responsabile dell’immissione sul mercato per l’uso da parte di utilizzatori non professionali di una vernice trattata con BIT o che lo contiene a una concentrazione che determina la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A assicura che:
i. la vernice sia fornita con adeguati guanti protettivi conformi alla norma europea EN 374 o equivalente;
ii. l’etichetta indichi che durante l’uso devono essere indossati guanti protetti.
