

Claudia Imperato – LISAM ITALY
SOSTENIBILITÀ E IMPATTO AMBIENTALE
Chi si trova nel mondo delle pitture e vernici deve fare i conti con una rete intricata di normative e relativi obblighi: dai regolamenti REACH (Reg. CE 1907/2006) e CLP (Reg. CE 1272/2008), a norme specifiche di prodotto quali Direttiva VOC (Dir. 2004/42/CE), regolamento biocidi (Reg. UE 528/2012), regolamento detergenti (Reg. CE 648/2004), direttiva aerosol (Dir. 75/324/CEE), e così via. Tuttavia, ci sono altri regolamenti che devono essere presi in considerazione dalle aziende che hanno ugualmente il focus su consumatore ed ambiente.
Sulla scia del Green Deal e degli obiettivi ambientali dell’Unione europea, non ultimo il Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come ESPR (Ecodesign For Sustainable Products Regulation), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 giugno 2024.
Il regolamento definisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili che devono essere rispettati dalle imprese, per l’immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale.
I requisiti di progettazione ecocompatibile sono volti a ridurre, quindi, l’impatto negativo sull’ambiente andando a migliorare le prestazioni dei prodotti, come durabilità e riparabilità, facilitando le possibilità di ricondizionamento e di manutenzione e riducendo la possibilità che i prodotti diventino precocemente obsoleti, uno dei principali fattori che determina un aumento dei rifiuti.
Il regolamento introduce l’obbligo di informazione, ovvero la disponibilità di un passaporto digitale di prodotto (DPP) senza il quale il prodotto non può essere immesso sul mercato o messo in servizio, ed informazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione (SoC) al fine di tracciarne la presenza durante l’intero ciclo di vita del prodotto in esame.
In particolare, per ‘sostanze che destano preoccupazione (SoC)’ si intendono:
– le sostanze identificate come SVHC (in Candidate List del REACH) in quanto soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP; e sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità al regolamento REACH (allegato XIII);
– sostanze presenti nell’Allegato VI del regolamento CLP (sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata) per determinate classi di pericolo, quali pericoloso per l’ambiente acquatico, categorie pericolo cronico da 1 a 4; pericoloso per lo strato di ozono;
– sostanze disciplinate dal regolamento (UE) n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP);
– sostanze che influiscono negativamente sul riutilizzo e riciclaggio dei materiali nel prodotto in cui sono presenti.
La consapevolezza verso una riduzione dell’impronta di carbonio ed ambientale durante l’intero ciclo di vita di un prodotto, sta spingendo anche il settore delle vernici a compiere passi avanti nella ricerca di soluzioni alternative più sostenibili. Aumenta la richiesta di prodotti vernicianti a base acquosa rispetto a quelle a base solvente per un minore impatto sull’ambiente, ma anche sull’uomo.
Un aspetto da non trascurare delle vernici a base solvente è che rappresentano una fonte importante di inquinamento anche per gli ambienti indoor e sono spesso causa di irritazioni ed allergie per l’uomo.
Per definizione, infatti, i prodotti a base solvente hanno una parte destinata ad evaporare facilmente nell’aria durante la fase di essiccazione o durante i processi di lavorazione, attraverso l’introduzione di materie prime che le contengono naturalmente. Questa porzione è responsabile del forte odore emanato dopo l’applicazione di una vernice/pittura e potenzialmente dannosa per uomo e ambiente.

I COV E LA DIRETTIVA VERNICI
Quando si pensa a prodotti vernicianti e alla porzione che evapora, ci si riferisce ai cosiddetti composti organici volatili (VOC) presenti nelle pitture e vernici in qualità di solventi e diluenti, utilizzati per accelerare i processi di asciugature e per migliorare la durabilità e la brillantezza del prodotto.
I VOC sono una classe che comprende composti chimici differenti, tra cui gli idrocarburi alifatici e aromatici (es. butano e benzene), gli alogenoderivati (es. diclorometano), le aldeidi (es. ormaldeide), i chetoni (es. acetone), gli alcoli (ad es. etanolo, butanolo).
A livello europeo, i VOC sono rigidamente regolamentati dalla Direttiva 2004/42/CE, più nota come Direttiva Vernici, che li definisce come ‘qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250° C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa’.
La norma stabilisce il contenuto massimo di VOC per specifiche tipologie di pitture e vernici e prodotti per carrozzeria, che i produttori devono rispettare al fine di limitare le emissioni in atmosfera e ridurre, di conseguenza, il contributo alla formazione di ozono troposferico.
Pertanto, pitture e vernici possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto uguale o inferiore ai valori indicati nella direttiva e se sono etichettati in maniera adeguata indicando:
– la sottocategoria del prodotto e del pertinente valore limite di VOC espresso in g/l di cui all’allegato II della direttiva;
– il contenuto massimo di VOC espresso in g/l del prodotto pronto all’uso.
Anche quantitativi minimi devono essere riportati in etichetta del prodotto per legge. La Direttiva Vernici va ad integrarsi con quanto stabilito dal regolamento CLP che definisce i requisiti di etichettatura e contempla l’aggiunta di informazioni derivanti da altri atti.
IL REGOLAMENTO CLP
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP, definisce gli obblighi relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale regolamento è stato recentemente modificato con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUEE) il 20 novembre 2024 dal regolamento (UE) 2024/2865.

La revisione del Regolamento CLP è stata annunciata dalla Commissione Europea nel 2020 come una delle azioni della Strategia sulle Sostanze chimiche Sostenibili – CSS, volta ad incoraggiare l’innovazione e la transizione verso sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili in fase di progettazione, ad ottimizzare o riprogettare i processi produttivi e a ridurre così i rischi associati all’utilizzo di sostanze chimiche.
Il Regolamento (UE) 2024/2865 apporta diverse modifiche ed introduce nuovi obblighi per le imprese, tra cui:
– nuove regole di classificazione per le sostanze che contengono più di un costituente, le cosiddette MOCS;
– prioritizzazione nel processo di classificazione armonizzata delle nuove classi di pericolo (ED HH – ENV, PBT, vPvB, PMT e vPvM) – introdotte con il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che ha modificato l’allegato I del CLP;
– nuovi obblighi in relazione all’inventario delle classificazioni ed etichettature di ECHA (C&L), tra cui quello di notificare i motivi per cui la propria classificazione diverge da quella più severa presente nell’inventario.
In merito all’etichettatura dei prodotti chimici, è stata introdotta l’etichetta digitale (per indicazione di informazioni supplementari) che deve considerarsi come un’aggiunta a quella fisica che deve essere sempre presente nel formato tradizionale o nel formato pieghevole (fold-out).
Quest’ultima possibilità di formato non viene più vista come un’eccezione a cui ricorrere in caso di mancato spazio, anzi il nuovo CLP va a definire i requisiti ed elementi obbligatori per prima pagina, pagine interne e retro dell’etichetta affinché sia corretta e conforme.
In linea generale, le etichette possono essere organizzate nel modo ritenuto più opportuno non a discapito della chiarezza. I pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono figurare insieme sull’etichetta.
Qualora le informazioni debbano essere riportate in più lingue, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza indicati nella stessa lingua devono essere trattati come un’unità e raggruppati insieme sull’etichetta.
Tra gli identificatori di prodotto per le miscele pericolose (‘Contiene’), vengono integrate anche quelle sostanze che contribuiscono alla classificazione di pericolosità di una miscela con proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente (ED HH e ENV), proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT), e molto persistenti e molto mobili (vPvM).
Sono state definite disposizioni specifiche relative sia alla dimensione minima dei caratteri dell’etichetta in relazione alla capacità di imballaggio, sia nuove regole di formattazione come testo nero su sfondo bianco e interlinea del 120%.
Per l’aggiornamento delle etichette in caso di nuova o più severa classificazione o per la disponibilità di nuove informazioni, l’indicazione generica ‘senza indebito ritardo’ è stata sostituita da un periodo temporale ben definito di 6 mesi. In caso di modifiche diverse o derivanti da un ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico e Scientifico) le tempistiche sono rispettivamente di 18 mesi e quanto stabilito dal singolo atto.
CONCLUSIONI
Il regolamento ESPR mira a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, la produzione di rifiuti ed aumentare il contenuto riciclato nei prodotti e far sì che l’uso di prodotti sostenibili diventi progressivamente la norma. Ma per quanto si cerchi di limitare l’impatto ambientale, per i prodotti vernicianti è quasi impossibile escludere completamente la presenza di VOC, in quanto possono entrare a farvi parte in qualsiasi fase del processo. Talvolta però le aziende traggono in inganno i consumatori con claim quali ‘VOC zero’, ‘VOC free’ o ‘basso contenuto di VOC’.
È estremamente importante, quindi, che le etichette siano correttamente redatte a norma del regolamento CLP, per informare il consumatore degli eventuali rischi connessi e a cui si è esposti durante l’uso.
