Filippo Busolo – CHEMLER
Nel corso dell’ultimo biennio, sono state pubblicate due architetture normative di notevole interesse per quanto riguarda le sostanze chimiche e le miscele contenenti sostanze tossiche per la riproduzione (Direttiva 2022/431 modifica alla direttiva sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, CMD) e gli interferenti endocrini (Regolamento UE 2023/707, modifica al regolamento 1272/2008, CLP).
Sebbene i due contesti normativi siano dedicati ad altrettanti obblighi per gli operatori, in questo articolo ci si vuole soffermare sulle loro ricadute nel mondo delle pitture e delle vernici.
Con “tossicità per la riproduzione” si intendono gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l’esposizione a una sostanza o miscela.
Il regolamento CLP classifica tali sostanze in due categorie:
– categoria 1, sostanze di cui è accertata o presunta la tossicità per la riproduzione umana;
• categoria 1A, sostanze di cui è accertata la tossicità per la riproduzione umana;
• categoria 1B, sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana;
– categoria 2, sostanze di cui si sospetta la tossicità per la riproduzione umana.
In aggiunta, è presente una categoria di pericolo distinta relativa agli effetti sull’allattamento o attraverso la lattazione.
Analogamente, con “interferente endocrino” (ED) si intende una sostanza o miscela che altera una o più funzioni del sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sottopopolazioni.

I meccanismi di tossicità degli ED possono essere molteplici, il più studiato coinvolge il legame con uno o più recettori per gli ormoni quali, ad esempio, estrogeni, androgeni, progesterone, tiroide e quello della vitamina D.
Il regolamento CLP classifica le sostanze per ED per la salute umana in due categorie:
– categoria 1, interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana;
– categoria 2, sospetti interferenti endocrini per la salute umana.
Diverse sono le sostanze con proprietà di interferenza endocrina con effetti rilevanti anche sul sistema riproduttivo umano.
È bene ricordare come con la pubblicazione del Regolamento (EU) 2020/878 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH, siano stati introdotti nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS) requisiti relativi alle proprietà di interferenza endocrina nelle sottosezioni 2.3 (altri pericoli), 3.2 (miscele), 11.2 (informazioni su altri pericoli) e 12.6 (proprietà di interferenza con il sistema endocrino). L’adozione della Direttiva 2022/431, è stata guidata da una crescente consapevolezza riguardo agli effetti nocivi che alcune sostanze chimiche possono avere sulla fertilità, sulla gravidanza e sul corretto sviluppo del feto.
La protezione dei lavoratori da queste sostanze diventa quindi una priorità fondamentale per prevenire potenziali danni alla salute e garantire il benessere sia delle persone coinvolte che delle future generazioni.
In tale contesto, la Direttiva 2022/431, definisce «sostanza tossica per la riproduzione» come sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP.
Vengono inoltre introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia (quelle per le quali non esiste un livello espositivo sicuro per la salute dei lavoratori) e quelle con valore soglia (quelle per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori). In aggiunta al monitoraggio ambientale, questa direttiva dà una considerevole spinta all’uso del monitoraggio biologico come strumento efficace per la valutazione dell’esposizione e nel suo utilizzo per avere un valore reale sull’assorbimento della sostanza da parte dei lavoratori.

La direttiva 2022/431 (che andrà a modificare per l’Italia il Capo II del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni) è stata recepita dagli Stati membri lo scorso il 5 aprile.
Tra le sostanze per le quali sono stati inseriti valori limite di esposizione professionale, in quanto tossiche per la riproduzione, si ricordano, di interesse del settore pitture e vernici, N,N-dimetilacetammide (CAS 127-19-5), N,N-dimetilformammide (CAS 68-12-2), 2-metossietanolo (CAS 109-86-4), 2-metossietil acetato (CAS 110-49-6), 2-etossi etanolo (CAS 110-80-5), 2-acetato di 2-etossietile (CAS 111-15-9), 1-metil-2-pirrolidone (CAS 857-50-4), bisfenolo A (CAS 80-05-7).
A livello europeo, sono state tuttavia identificate circa 150 sostanze per le quali sono riconosciute caratteristiche di pericolosità per la tossicità riproduttiva; mentre le principali fonti di informazioni sugli ED sono disponibili presso l’elenco delle sostanze altamente preoccupanti (Candidate List) e nella lista degli interferenti endocrini, entrambe consultabili sul portale di ECHA.
Per quanto riguarda il settore pitture e vernici, le sostanze tossiche per la riproduzione e gli interferenti endocrini possono essere, in maniera non esaustiva, raccolte come segue:
Solventi organici – Alchilfenoli (in particolare il bisfenolo A) – Ftalati – Composti del cadmio – Idrocarburi policiclici aromatici – Ritardanti di fiamma bromurati – Metalli – Biocidi.
Sarà quindi fondamentale per i produttori di pitture e vernici, valutare attentamente le sostanze e miscele che vengono utilizzate ed immesse sul mercato, al fine di conformarsi con queste nuove disposizioni normative europee.
